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martedì 07 ottobre 2025 |

È importante sapere che gli organi collegiali delle scuole possono dotarsi, in modo assolutamente autonomo, di un regolamento interno che ne definiscono tutte le norme operative. Quasi tutte le scuole sono dotate di un regolamento interno del Collegio dei docenti, e, in tale regolamento, è possibile inserire una norma che consenta ai docenti di presentare una mozione d’ordine.
È utile sapere che il comma 1 dell’art. 40 del d.Lgs. 297/94, dispone quanto segue: ”In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione”. La suddetta norma sottintende che gli organi collegiali delle scuole possono adottare un proprio regolamento che potrà essere deliberato dal medesimo organo collegiale. Quindi appare evidente, come tra l’altro viene fatto da tantissime scuole, l’opportunità che ha il Collegio docenti di approvare un proprio regolamento interno.
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche per adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del collegio dei docenti si sono ampliate (articolo 7 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).
Il regolamento del Collegio docenti stabilisce le norme relative alla convocazione dell’assemblea, ai punti all’ordine del giorno e all’eventuale modifica degli stessi, alla documentazione da fornire ai docenti relativa ai punti all’ordine del giorno, ai tempi di consegna ai docenti della documentazione suddetta, le norme relative alla durata del collegio in termini di orario di inizio e chiusura dell’attività, il regolamento sull’approvazione del verbale della seduta precedente, la modalità delle votazioni per le delibere collegiali e la votazione segreta per quanto riguarda l’individuazione a ricoprire incarichi delle singole persone, l’opportunità dei membri del Collegio di proporre “Mozioni d’ordine” e di sottoporle alla votazione del Collegio.
Il D.lgs. 297/94 all’art.7 comma 4 dispone che il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Questo significa che se almeno un terzo dei docenti che compongono un Collegio, decidesse di richiedere una riunione collegiale o anche l’inserimento di un punto all’ordine del giorno per discutere ad esempio di questioni di carattere didattico, ha pienamente legittimità a presentare tale istanza e a vedersela approvata dal Dirigente scolastico.
Quindi se in un Collegio docenti formato da 100 insegnanti, 34 docenti firmassero la richiesta di discutere o deliberare su questioni riguardanti la didattica e il coordinamento interdisciplinare, l’argomento dovrebbe essere portato in Collegio e sottoposto alla discussione e, se ce ne fosse il bisogno e la legittimità, anche alla deliberazione collegiale.
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