Notizie |
|
Notizie |
|
lunedì 01 dicembre 2025 |

Recentemente, l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ha diffuso una nota, la n. 5944 dell’8 luglio 2025, pon la quale ha fornito indicazioni operative importanti sull’interdizione dal lavoro ante e post partum delle lavoratrici madri, ai sensi del D.lgs. 151/2001.
Con riferimento, in particolare, alle lavoratrici del comparto scuola, la nota evidenzia specifici rischi che giustificano l’interdizione, differenziati in base all’ordine scolastico e alle mansioni svolte.
Sintesi dei rischi nel comparto scuola
Asili nido e scuola dell’infanzia (educatrici/insegnanti)
Rischi principali:
Sollevamento di bambini → movimentazione manuale dei carichi.
Contatto stretto con bambini → rischio biologico (malattie esantematiche).
Posture incongrue e stazione eretta prolungata.
Provvedimento di interdizione da emettere senza ulteriori valutazioni, per tutto il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Scuola primaria (insegnanti)
Rischio prevalente: rischio biologico (es. malattie infettive/epidemie).
Anche in questo caso, interdizione automatica per gravidanza e puerperio fino ai 7 mesi del bambino.
Scuola secondaria (insegnanti)
Rischio possibile: contatto con alunni affetti da malattie nervose e mentali.
È necessaria una verifica specifica (es. dichiarazione del datore di lavoro) sull’effettiva esposizione al rischio prima dell’interdizione.
Personale di sostegno (docente e non docente)
Condizioni critiche da valutare:
Ausilio a studenti non autosufficienti → movimentazione carichi, rischio comportamentale (aggressività).
Contatto stretto con disabili → rischio biologico.
In base alla valutazione del caso concreto, l’interdizione può coprire gestazione e puerperio fino a 7 mesi.
Periodo estivo (sospensione attività didattica)
Durante la pausa estiva, non si configura rischio lavorativo, perciò non si giustifica l’interdizione se l’attività è sospesa.
Come e chi richiede l’interdizione dal lavoro ante e post partum
L’interdizione dal lavoro può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro attraverso apposita istanza da presentare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente. La domanda deve essere corredata da:
Documento di identità del richiedente;
Certificato medico con la data presunta del parto (per l’interdizione anticipata) o certificazione/autocertificazione di nascita (per l’interdizione post partum);
Indicazione della mansione svolta;
In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, una dichiarazione di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, con motivazione tecnica legata all’organizzazione aziendale;
Stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che evidenzi l’esposizione a rischi per la lavoratrice gestante o puerpera.
L’ITL, ricevuta la documentazione completa, deve emettere il provvedimento entro 7 giorni, valutando se sussistano le condizioni di rischio non eliminabili né gestibili tramite modifica di mansione o orario. In assenza di documentazione completa o in presenza di dubbi, l’Ufficio può avviare accertamenti o ispezioni sul luogo di lavoro per decidere sull’interdizione.
Considerazioni finali
La nota stabilisce che l’interdizione è da ritenersi automatica per molte mansioni nel comparto scuola, specie nei servizi all’infanzia, a tutela della salute della madre e del nascituro. Solo in situazioni borderline (come insegnanti di scuola secondaria o personale di sostegno in alcune condizioni) è prevista una valutazione caso per caso.
Associazione Nazionale Autonoma Professionisti Scuola (ANAPS) - 20131 Milano, Viale Gran Sasso, 22 - C.F.: 97501450155
Tel.: 02-55230697 Fax: 02-55230697 e-mail: info@anapscuola.it