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sabato 10 gennaio 2026

Congedo parentale docenti e ATA: le conferme e le novità del 2026

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Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla maternità e paternità), entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, presenta una serie di aggiornamenti significativi che disciplinano la questione dei congedi parentali facoltativi. Le novità si traducono in un’estensione dei periodi di congedo (anche nel caso di malattia o disabilità del figlio) e in un riconoscimento economico più ampio delle esigenze dei genitori lavoratori, in un’ottica di maggiore equilibrio tra vita professionale e familiare.

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti

Non spetta, invece, a:

- genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.

Estensione congedo

Una delle principali innovazioni della Legge di Bilancio 2026 riguarda il prolungamento del congedo fino ai 14 anni di vita del figlio, invece di 12 anni come era previsto sino ad ora.

In questo modo, è stata ampliata la finestra temporale durante la quale i genitori possono dedicarsi maggiormente alla cura del proprio figlio e ai suoi bisogni affettivi e relazionali.

Maggiorazione indennità

Dal 1° gennaio 2025 è già stata applicata l’estensione  a tre mesi dell’indennità all’80%, puntando a offrire un ulteriore sostegno economico per i genitori che ne usufruiscono entro il sesto anno di vita del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore.

L’aumento prevede:

- Elevazione dal 60% all’80% dell’indennità per il secondo mese di congedo di maternità o paternità. Questo aumento all’80%, inizialmente previsto solo per il 2024, diventa così permanente;
- Elevazione dal 30% all’80% della retribuzione del terzo mese di congedo di maternità o paternità.

L’indennità maggiorata è riconoscibile solo nell’ambito dei sei mesi (tre per ogni genitore) non trasferibili all’altro genitore.

Ogni coppia genitoriale (o genitore solo) disporrà quindi di tre mesi retribuiti all’80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, in forma alternata o simultanea.

Condizioni per indennità all’80%

Per ottenere l’indennità all’80% per i primi tre mesi, occorre che:

- Il genitore sia un lavoratore dipendente;
- Il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024;
- Il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025 in poi.

Quanto spetta

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% (eccetto i primi tre mesi 80%) per un periodo massimo di 10 mesi per entrambi i genitori entro i 14 anni di età del bambino (o dopo 14 anni dall’adozione, ma non oltre il raggiungimento dei 18), di cui:

- la madre lavoratrice può fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi , non trasferibili all’altro genitore;
- il padre lavoratore di massimo di 6 mesi, non trasferibili all’altro genitore (elevabile a 7 se si assenta per almeno 3 mesi)
- entrambi i genitori, in totale, possono fruire di massimo 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi);
- il congedo spetta al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- il genitore solo (padre o madre) può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio;
- in caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta per un massimo di nove mesi per ciascun figlio.

Per i mesi restanti, successivi ai 9 indennizzati, il congedo si può richiedere, ma non è retribuito. Quindi, salvo particolari condizioni reddituali particolarmente basse (inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione), il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non allo stipendio.

Per il personale scolastico la disciplina prevede:

- primi 30 giorni indennizzati al 100% fino ai 12 anni del bambino;
- 2 mesi retribuiti all’80% solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti dai 7 ai 12 anni sono, invece, retribuiti al 30%);
- Per i restanti 6 mesi sono pagati è al 30% fino ai 12 anni del bambino.

Congedo per malattia

Un’altra novità è che nel caso di malattia del minore, entrambi i genitori potranno astenersi dal lavoro per massimo 10 giorni all’anno (invece di 5 come era in precedenza) per ogni figlio che abbia un’età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Congedo obbligatorio per madri intenzionali

La Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 27-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità, garantendo il congedo di paternità obbligatorio anche alla seconda madre (lavoratrice) in una coppia di donne, entrambe riconosciute come genitori del nuovo nato nei registri dello stato civile. La sua figura è stata infatti equiparata a quella paterna, condividendo con la madre biologica lo stesso progetto di responsabilità e cura di un lavoratore padre.

La Corte ha sottolineato che entrambe le madri, condividendo un progetto di genitorialità, assumono la stessa titolarità giuridica dei doveri funzionali alle esigenze del minore, doveri che l’ordinamento considera inscindibili dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Pertanto, anche la madre intenzionale lavoratrice dipendente avrà così diritto a 10 giorni di congedo retribuiti al 100%, che diventano 20 in caso di parto plurimo.

Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, con indennità pari al 100% della retribuzione e accredito di contribuzione figurativa.

Ai fini operativi, la lavoratrice deve risultare genitore nei registri di stato civile o in forza di provvedimento di adozione/affidamento; la comunicazione di fruizione si effettua al datore di lavoro che anticipa l’indennità per conto dell’INPS, mentre la domanda telematica all’Istituto è riservata ai casi senza anticipazione datoriale; per le pubbliche amministrazioni si resta in capo all’ente datore, essendo l’INPS non competente alla gestione diretta.

La sentenza estende i propri effetti anche ai rapporti ancora in corso o comunque non conclusi alla data del 24 luglio 2025. Non saranno considerate indebite le fruizioni del congedo da parte delle lavoratrici interessate avvenute prima di quella data, a condizione che siano avvenute nel rispetto della normativa vigente.

L’INPS inoltre riesaminerà, su richiesta delle interessate, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto per periodi precedenti al 24 luglio 2025.

Quando l’indennizzo non è riconosciuto

Tale beneficio non è riconosciuto in diversi casi. Non spetta, ad esempio, ai lavoratori che abbiano terminato il congedo obbligatorio prima del 1° gennaio 2024, né a coloro che usufruiscono del congedo parentale oltre il sesto anno di età del bambino.

La medesima esclusione si applica anche nei casi di adozione o affidamento, quando siano trascorsi oltre sei anni dall’ingresso del minore in famiglia o comunque dopo il raggiungimento della maggiore età. La retribuzione maggiorata non può inoltre essere duplicata tra i genitori: i due mesi all’80% rappresentano un tetto massimo, che può essere suddiviso ma non superato.

Più controlli e tracciabilità dei permessi

È stato introdotto un rafforzamento delle attività di controllo sui permessi e congedi fruiti da lavoratori pubblici e privati. L’ampliamento dei dati trasmessi permetterà all’Inps di attivare controlli più mirati. Le amministrazioni, di conseguenza, dovranno valutare se procedere con verifiche che potrebbero avere anche un impatto economico. Per i lavoratori coinvolti, aumentano le possibilità di controlli sanitari volti a confermare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Nel caso della scuola, ciò significa gestire un flusso più complesso di dati e, oltre all’elaborazione delle domande, occorrerà documentare in modo dettagliato le ragioni dell’astensione e identificare correttamente il beneficiario indiretto. Le segreterie sono tenute a verificare con attenzione la data di conclusione del congedo obbligatorio iniziale e i mesi già fruiti da ciascun genitore, al fine di applicare correttamente le disposizioni in vigore e garantire il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Le pubbliche amministrazioni, in generale, saranno tenute a inserire mensilmente nelle denunce obbligatorie non solo i dati relativi all’evento di astensione, ma anche l’identità del “dante causa”, cioè il soggetto in riferimento al quale il congedo è stato concesso.

Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS.

Quando si prolunga il congedo

Nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità, uno dei due genitori può richiedere un’estensione del congedo parentale fino a un massimo complessivo di tre anni. Il diritto decade se il minore è ricoverato in modo continuativo, salvo eccezioni segnalate dal personale sanitario.

Con le nuove regole, l’accesso a questo tipo di congedo sarà soggetto a una tracciabilità più puntuale, attraverso l’obbligo di dichiarare con precisione l’identità del soggetto assistito.

Consultazione dei periodi fruiti

Attraverso questa nuova sezione, è possibile visualizzare le richieste di congedo parentale effettuate per eventi di nascita, adozione o affidamento avvenuti negli ultimi dodici anni. Il sistema consente una consultazione individuale per ciascun figlio e fornisce il dettaglio delle seguenti voci:

- totale dei giorni di congedo parentale richiesti;
- giorni di congedo parentale accolti con indennità;
- giorni di congedo parentale accolti senza indennità.

Le informazioni sono disponibili separatamente per ciascun genitore, in modo da consentire una visione completa della situazione aggiornata.

Tutti i dettagli operativi e le istruzioni per l’utilizzo della funzione sono illustrati nel Messaggio INPS 30 giugno 2025, n. 2078.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/congedo-parentale-docenti-e-ata-le-conferme-e-le-novita-del-2026/

 

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