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mercoledì 16 luglio 2025

Cosa succede se si viene assegnati in una scuola dove nessuno si avvale dell’IRC? Una questione cruciale alla vigilia del concorso IRC.

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Il 16 e 17 luglio, migliaia di candidati affronteranno le prove del concorso ordinario per l’insegnamento della religione cattolica (IRC), un evento atteso da anni da una categoria di docenti che, finora, ha lavorato per lo più in condizioni di precarietà.

Mentre l’emozione e l’ansia crescono tra i partecipanti, emerge con forza una domanda concreta e tutt’altro che marginale: “Cosa succede se, dopo aver vinto il concorso, si viene assegnati a una scuola dove nessuno si avvale dell’IRC?”.

Questa è una preoccupazione reale, legittima e condivisa da molti candidati, specialmente in un contesto in cui la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sta diventando sempre più frequente in alcune regioni italiane, in particolare al Nord e nei grandi centri urbani.

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane ha una natura opzionale. È previsto dagli accordi concordatari del 1984 (modifica del Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa), secondo i quali le famiglie o gli studenti maggiorenni possono scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica al momento dell’iscrizione a scuola.

Questo comporta che ogni anno, a seconda delle scelte delle famiglie, in ciascun istituto scolastico si definisce il numero di alunni che effettivamente seguiranno l’IRC, e quindi il numero di ore e classi in cui è necessario il docente di religione. Di conseguenza, il carico orario e la stessa assegnazione del docente dipendono strettamente da questa variabile.

Cosa succede, dunque, se in una scuola dove viene trasferito o assegnato un docente di religione cattolica nessun alunno si avvale di tale insegnamento?

La risposta, per quanto delicata, è abbastanza chiara: se non ci sono alunni che si avvalgono dell’IRC, non ci sono ore di insegnamento assegnabili a quel docente. Questo crea una situazione anomala rispetto a tutte le altre discipline scolastiche, dove l’insegnamento è obbligatorio e i docenti hanno garantita la cattedra in base all’organico dell’istituto.

In questi casi, l’Ufficio scolastico territoriale (UST) o l’Ufficio scolastico regionale (USR) deve riassegnare il docente in un’altra scuola, dove invece vi sia un numero sufficiente di studenti avvalentisi da giustificare l’impiego del docente IRC.

Tuttavia, il problema non è banale: in certe aree geografiche, soprattutto nel Nord Italia, può diventare difficile trovare scuole con un numero sufficiente di classi per coprire un orario pieno (18 ore). Alcuni docenti IRC, infatti, sono già da anni costretti a coprire spezzoni orari in più scuole, talvolta anche molto distanti tra loro.

Di fronte a questa evenienza, la normativa e la prassi scolastica prevedono diverse soluzioni, anche se nessuna è del tutto soddisfacente.

La prima opzione, come detto, è il trasferimento del docente in una sede dove esistano effettive classi con alunni avvalentisi. Questo può comportare uno spostamento anche significativo dal punto di vista territoriale, con evidenti disagi logistici e familiari.

Un’altra possibilità, già ampiamente sperimentata, è l’assegnazione di una cattedra “mista”: il docente insegna religione in più scuole per raggiungere l’orario completo. Questo implica continui spostamenti e una gestione complessa dell’orario, ma almeno consente al docente di esercitare regolarmente la professione.

In alcuni casi, il docente può essere impiegato solo per un numero ridotto di ore, ricevendo una cattedra parziale o uno spezzone. Questa soluzione, però, non è accettabile per i docenti assunti a tempo indeterminato su posto intero, in quanto non garantisce il pieno esercizio del contratto di lavoro.

L’eventualità di scuole senza alunni avvalentisi dell’IRC non può essere affrontata solo a livello locale o con soluzioni tampone. Si tratta di una questione strutturale, che investe: la legittimità e il senso dell’insegnamento della religione cattolica in un sistema scolastico pluralista; la tutela contrattuale dei docenti di IRC, specialmente una volta immessi in ruolo; la programmazione dell’organico regionale, che deve tener conto delle reali esigenze formative degli studenti.

È auspicabile che, con l’immissione in ruolo dei docenti vincitori del concorso ordinario, il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisca chiarimenti e garanzie sul mantenimento delle cattedre, specialmente in presenza di fluttuazioni nel numero di alunni avvalentisi.

Chi si appresta a sostenere il concorso ordinario per l’insegnamento della religione cattolica deve essere consapevole della particolarità di questa disciplina all’interno della scuola pubblica. La variabilità annuale delle scelte degli alunni e delle famiglie incide direttamente sulla possibilità di insegnare e sull’assegnazione delle sedi.

È importante che il sistema scolastico offra tutele adeguate ai docenti di IRC, in quanto professionisti con la stessa dignità di tutti gli altri insegnanti. Ma è altrettanto fondamentale che i futuri docenti conoscano i limiti e le sfide legate a questa specifica disciplina, così da affrontare il loro ruolo con realismo, flessibilità e spirito di servizio.

In definitiva, non si tratta solo di vincere un concorso, ma di costruire con intelligenza e dedizione il proprio posto nella scuola di oggi, una scuola sempre più plurale, complessa e in evoluzione.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/cosa-succede-se-si-viene-assegnati-in-una-scuola-dove-nessuno-si-avvale-dellinsegnamento-della-religione-cattolica-una-questione-cruciale-alla-vigilia-del-concorso-irc-lettera/

 

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