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lunedì 13 ottobre 2025

Ore eccedenti assegnate ai docenti, ecco quanto e quando vengono pagate

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Le ore eccedenti svolte dagli insegnanti con un contratto a tempo indeterminato o anche con un contratto a tempo determinato sono di due tipologie: 1) Le ore eccedenti che sono previste nel Fondo di Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), per garantire la sostituzione dei docenti assenti; 2) Le ore, al massimo 6, assegnate al docente per il completamento orario oppure con un orario settimanale fino a 24 ore, per l’intero anno scolastico. Le suddette ore eccedenti, oltre ad essere giuridicamente differenti, vengono anche retribuite in modo diverso. Le prime vengono pagate, a fine anno scolastico, con un fondo specifico del FMOF e il loro calcolo è specificatamente disposto dal contratto, mente le seconde vengono pagate dalla Ragioneria territoriale dello Stato con emissione mensile sul cedolino, con un calcolo specifico sempre disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

La norma contrattuale di riferimento

Per quanto stabilito nell’art.45 del CCNL scuola 2019-2021, le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della stipula dell’ultimo contratto scuola.

Ore eccedenti per sostiutire gli assenti

Le ore in sostituzione dei colleghi assenti che vengono dette ore eccedenti l’orario di servizio curricolare, non più di 6 ore la settimana, è di 1/65 dello stipendio iniziale e dell’indennità integrativa speciale in vigore al momento della prestazione eseguita per i docenti della scuola secondaria; 1/87 dello stipendio iniziale e dell’indennità integrativa speciale in vigore al momento della prestazione eseguita per i docenti della scuola primaria; 1/90 dello stipendio iniziale e dell’indennità integrativa speciale in vigore al momento della prestazione eseguita per i docenti della scuola dell’infanzia. Le ore di approfondimento negli Istituti Professionali vengono retribuite per ogni singola ora 1/78 dello stipendio in godimento, più la quota di fondo di Istituto per arrivare al raggiungimento di € 38,50.

Ore aggiuntive di insegnamento

Ai sensi dell’art.78 del CCNL scuola 2019-2021, si dispone che le risorse per il pagamento delle ore eccedenti per il pagamento dei docenti assenti ricade nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, come per altro le ore aggiuntive di insegnamento fanno parte integrante del FIS di cui all’art.88 del CCNL 2006/2009. Quindi è con il fondo di istituto che vengono retribuite le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento di sostituzione dei docenti assenti, le ore di approfondimento negli istituti professionali, le attività complementari di educazione fisica.

Per tali attività aggiuntive di insegnamento, escluse quelle sopra elencate, spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella E1. 6 allegata al CCNL scuola 2019/2021.

Si tratta di € 38,50 per ogni ora di insegnamento per attività aggiuntive al servizio curricolare; € 19,25 per ogni ora funzionale all’attività di insegnamento al di fuori delle 40 + 40 ore previste da contratto; € 55,00 per ogni ora di insegnamento in attività di recupero per alunni con debito formativo (scuola secondaria di II grado).

Fonte: https://www.tecnicadellascuola.it/ore-eccedenti-assegnate-ai-docenti-ecco-quanto-e-quando-vengono-pagate

 

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