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martedì 28 ottobre 2025 |

Ogni anno, con l’avvicinarsi dei periodi di maggiore attività scolastica, torna in primo piano una questione che riguarda da vicino migliaia di insegnanti: quella dei permessi e delle ferie per motivi personali o familiari. Si tratta di giornate che consentono ai docenti di far fronte a esigenze private, ma che spesso diventano oggetto di interpretazioni diverse da parte.
Molti insegnanti si chiedono ancora quali siano i limiti, quali le procedure corrette e soprattutto chi decide davvero sulla concessione di questi giorni. Il contratto collettivo, però, stabilisce regole chiare e precise, che tutelano il diritto del personale a gestire in autonomia queste assenze.
Le sei giornate di ferie e i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari spettano ai docenti a pieno titolo e non sono soggetti alla discrezionalità del dirigente scolastico. Si tratta di un diritto contrattualmente riconosciuto, che trova fondamento negli articoli 13 e 15 del CCNL Scuola 2006/2009 per i docenti di ruolo e nell’articolo 35 del CCNL 2019/2021 per quelli non di ruolo.
Complessivamente, il personale docente può assentarsi fino a nove giorni l’anno (3+6), per motivi personali o familiari, documentabili anche tramite autocertificazione. Il dirigente non può valutare la fondatezza del motivo, ma solo accertare che la richiesta sia stata presentata in modo corretto e che rientri nei limiti previsti.
Il parere Aran del 2 febbraio 2011 ha chiarito definitivamente che l’autorizzazione del dirigente non ha carattere discrezionale, ma solo formale: l’assenza spetta di diritto al docente che ne faccia domanda nel rispetto delle procedure.
Docenti di ruolo
I docenti di ruolo, o coloro che hanno un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo, hanno diritto, ogni anno scolastico, a:
• 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari;
• 6 giorni di ferie da utilizzare per motivi personali o familiari.
Entrambe le tipologie di assenza devono essere documentate, anche tramite autocertificazione.
L’autorizzazione è quindi un atto dovuto: il dirigente può soltanto verificare la regolarità formale della richiesta, non valutarne il merito o le motivazioni.
Docenti non di ruolo
Anche i docenti con contratto a tempo determinato, per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), compresi i docenti di religione cattolica, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.
Il diritto è identico per natura a quello dei colleghi di ruolo, purché la richiesta sia presentata in modo corretto e accompagnata da autocertificazione.
Motivazioni e limiti
Nella richiesta indirizzata al dirigente scolastico non è necessario specificare o dimostrare la gravità dei motivi personali. La legge considera questi permessi come un diritto strettamente soggettivo, legato alla sfera privata del docente.
Il compito del dirigente è solo quello di controllare che la procedura sia stata eseguita nel rispetto del contratto e dei tempi previsti. In questo modo si garantisce un equilibrio tra tutela della persona e continuità del servizio scolastico, valorizzando il principio di fiducia e responsabilità individuale che deve guidare i rapporti di lavoro nella scuola.
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