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mercoledì 01 ottobre 2025 |

E’ tempo di assegnare gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore. Ottenuta la liberatoria da parte dell’Ufficio Scolastico il passaggio è quello di richiedere la disponibilità del personale in servizio nella scuola. L’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a a costituire cattedra, è disciplinata dall’articolo 2, comma 4, della OM n. 88 del 16 maggio 2024 e riconfermata nella circolare n. 157408 del 9 luglio 2025.
L’ordine di attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore nella scuola secondaria
prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
I docenti devono essere in possesso di abilitazione o specializzazione per l’insegnamento proposto.
Qualora rimangano ancora delle ore a disposizione, si passa allo scorrimento delle graduatorie di istituto e nel caso di esaurimento degli elenchi anche degli istituti viciniori, all’INTERPELLO.
Lo stipendio
Sarà attribuito mensilmente, ma fino al mese di giugno dell’anno scolastico di riferimento. Il chiarimento è ormai “storico”, risale alla circolare n. n. 33247 del 07/04/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ad essa fanno riferimento le Ragionerie Territoriali per distinguere tra cattedre in organico di diritto con più di 18 ore ed ore eccedenti le 18 ma in organico di fatto.
cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore: le ore eccedenti vanno pagate sino al 31/08
spezzoni fino a 6 ore disponibili in organico di fatto: le ore eccedenti le 18 vanno pagate sino al 30/06.
La pensione
Le ore aggiuntive alle 18, svolte anche per un solo anno scolastico, valgono ai fini della pensione?
L’Avv. Marco Barone ha predisposto un approfondimento in merito
“E’ ormai consolidato il riconoscimento del carattere stipendiale del compenso percepito dai docenti per le ore di insegnamento svolte oltre il limite settimanale di 18 ore, fissato dall’articolo 88 del DPR 31 maggio 1974, n. 417. Tuttavia, questo vale solo quando tali ore aggiuntive non sono occasionali, ma derivano da un preciso assetto dell’orario di cattedra. In altre parole, la prestazione deve essere legata a un obbligo istituzionale ben definito, con elementi di stabilità e continuità. Diversamente, se si tratta di incarichi svolti in modo episodico o eccezionale, il relativo compenso non può essere considerato parte della retribuzione fondamentale.”
Fonte: https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-spezzoni-fino-a-ore-6-ore-aggiuntivi-alle-18-sono-retribuiti-fino-al-30-giugno-valgono-per-la-pensione/
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