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venerdì 27 giugno 2025 |
L’articolo 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 stabilisce che il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno può richiedere, durante l’anno scolastico, fino a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.
Il diritto si estende anche al personale citato al comma 5 dello stesso articolo. I motivi alla base della richiesta possono essere documentati anche mediante autocertificazione.
Modalità di fruizione per il personale ATA
Il personale ATA ha facoltà di utilizzare i permessi anche su base oraria. In tal caso, si applica quanto previsto dall’articolo 67 del contratto collettivo, che disciplina i permessi orari retribuiti per le stesse tipologie di motivazione.
Orientamento Aran sul valore dell’autocertificazione
Con un orientamento del 12 giugno, l’Aran è intervenuta per precisare la portata della documentazione necessaria a giustificare i permessi. Secondo l’Agenzia, la motivazione rappresenta il presupposto giustificativo del permesso, ma non è necessario che essa corrisponda a una causale predefinita, in quanto il contratto indica genericamente motivi “personali e familiari”.
Competenze del dirigente scolastico nella valutazione
La documentazione, che può consistere anche in un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve comunque essere prodotta. L’Aran precisa che, in assenza di criteri formali stabiliti dalla normativa, spetta al dirigente scolastico la valutazione sull’adeguatezza della documentazione presentata. Il dirigente, in quanto titolare di poteri organizzativi analoghi a quelli del datore di lavoro privato, ha il compito di verificare se quanto prodotto sia sufficiente a dimostrare la motivazione dichiarata.
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