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lunedì 02 settembre 2024 |
L’articolazione settimanale dell’orario di insegnamento obbligatorio dei docenti è di competenza del dirigente scolastico, nel rispetto del CCNL e delle prerogative degli organi collegiali.
Gli obblighi del personale docente si articolano in due tipologie di attività: attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento.
Per quanto concerne alle attività di insegnamento, nello specifico all’orario settimanale obbligatorio dei docenti, come si legge nell’articolo 43, comma 5, del CCNL 2019/21, è il seguente:
- docenti scuola dell’infanzia: 25 ore;
- docenti scuola primaria: 22 ore + 2 ore di programmazione;
- docenti secondaria di primo e secondo grado: 18 ore.
Il suddetto orario, come si legge sempre nell’articolo 43 – comma 11, può anche essere in parte o in tutto destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa oppure a quelle organizzative. Ciò, solo dopo che la scuola ha assicurato la copertura integrale dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. I commi 12 e 13 specificano quali sono le attività di potenziamento e quelle organizzative:
- potenziamento: attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal PTOF, ulteriori rispetto a quelle necessarie alla realizzazione degli ordinamenti scolastici;
- organizzazione: il CCNL rinvia alle attività indicate nell’art. 25/5 del D.lgs. 165/2001, ossia attività organizzative e amministrative nello svolgimento delle quali il dirigente scolastico può delegare specifici compiti a docenti dallo stesso individuati (i collaboratori).
Va evidenziato che, coperte tutte le ore di insegnamento e progettate le attività di potenziamento, qualora residuino ulteriori ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria, le stesse ore sono impiegate per eventuali supplenze sino a dieci giorni (per la sostituzione, dunque, dei colleghi temporaneamente assenti). Va precisato, inoltre, che l‘assegnazione dei docenti sui posti/ore di potenziamento rientra nel procedimento di assegnazione dei docenti agli insegnamenti.
Articolazione (CCNL 2019/21)
Ritornando all’articolazione dell’orario, il CCNL 2019/21 (art. 43/5) fissa un paletto preciso:
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Dunque, l’orario di insegnamento settimanale va distribuito in non meno di 5 giorni. A ciò aggiungiamo la disposizione presente nel comma 9 del medesimo art. 43, ove leggiamo: "L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore".
In definitiva, l’orario obbligatorio di insegnamento va distribuito in non meno di 5 giorni settimanali e, di norma, non dovrebbe superare le quattro ore per ciascun giorno della settimana. Lo sfioramento delle quattro ore giornaliere può divenire un eccezzione per particolari esigenze didattiche e/o necessità di armonizzare eventuali spostamenti su più plessi e/o istituti.
Stante quanto detto sopra, spetta al dirigente scolastico definire la distribuzione dell’orario settimanale dei docenti. Come è noto, spesso, all’orario è dedicata una specifica commissione che se ne occupa, fermo restando che la responsabilità è sempre in capo al dirigente.
Definizione orario
Premettiamo che, generalmente, le lezioni iniziano con orari provvisori che sono resi definitivi nel corso del primo mese e che spesso si rendono necessari in attesa del completamento dell’organico per l’a.s. di riferimento. Indipendentemente da ciò e come suddetto, la definizione dell’orario è di competenza del dirigente scolastico ed è soltanto materia di confronto con i sindacati. Così, infatti, leggiamo nell’art. 30/9, lettera b) – punto b1), del CCNL 19/21:9.
Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;
Il confronto, come sappiamo, non porta ad una decisione frutto dell’accordo tra le parti, ma trattasi di una modalità attraverso la quale si instaura un dialogo sulla materia di interesse, al fine di consentire ai sindacati di esprimere valutazioni esaustive e partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
Effettuato il confronto con i sindacati, il dirigente procede alla definizione dell’orario, in virtù di quanto disposto dall’articolo 25 del D.lgs. 165/01, in base al quale il dirigente organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative e spetta allo stesso l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Dunque, il dirigente procede all’articolazione settimanale dell’orario di insegnamento del personale docente nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia formative, nonché delle prerogative degli organi collegiali, come disposto dal D.lgs. 297/94, nei cui articoli 7, 10 e 396 si rintraccia la procedura che porta il DS ad esercitare la competenza in questione:
(art. 10) il consiglio di istituto delibera i criteri generali (tra cui si annovera, ad esempio, l’equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana);
(art. 7) il collegio docenti formula proposte di articolazione dell’orario, in base ai criteri definiti dal consiglio di istituto;
(art. 396) il dirigente scolastico procede alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
Oltre a rispettare quanto detto sopra, spesso, in molte scuole si chiedono ai docenti eventuali preferenze legate a specifiche necessità, fermo restando che non tutti possono essere accontentati e che il dirigente deve garantire l’efficienza e l’efficacia formative nonché trasparenza ed equità di trattamento. Al riguardo non mancano esempi virtuosi in cui l’articolazione dell’orario dei vari docenti, nei limiti del possibile, è abbastanza equa. Ad esempio: 1 ora buca per tutti; tutti i docenti hanno una giornata molto più pesante, in termini di ore, rispetto ad altre; rotazione annuale del giorno libero laddove non è adottata la settimana corta…
Quanto detto, al netto delle ulteriori situazioni da tenere in considerazione, quali ad esempio:
- presenza di docenti in part time (soprattutto se verticale);
- utilizzo spazi comuni quali ad esempio laboratori e palestra (riguardo a quest’ultima si pensi agli istituti comprensivi dove svolgono l’attività anche le classe quarte e quinte della scuola primaria);
- docenti in servizio su più scuole;
- presenza di alunni esonerati dall’IRC e conseguente strutturazione dell’orario dei relativi docenti permettendo agli alunni, laddove possibile e richiesto, di entrare a seconda ora (se l’IRC è a prima ora) ovvero uscire anticipatamente (se l’IRC è all’ultima ora);
Relativamente al giorno libero sopra menzionato, ricordiamo che lo stesso non è espressamente previsto nel CCNL, dove si dice solo che l’orario può essere articolato in non meno di cinque giorni (per cui potrebbero essere sei), tuttavia è entrato nella prassi ed è richiamato in alcune disposizioni ministeriali (OM 88/2024 relative alle supplenze del personale docente) e nelle annuali note sulle supplenze, laddove si forniscono disposizioni e indicazioni sulla proroga dei contratti (ed anche in merito alla retribuzione nel caso in cui il giorno in questione ricada nel periodo in cui si è contrattualizzati). E’ un dato di fatto che il giorno libero, laddove non sia stata adottata la settimana corta, è concesso a tutti i docenti, salvo casi particolari: ad esempio, può succedere che un docente della scuola secondaria, che abbia ottenuto 6 ore settimanali come ore eccedenti l’orario obbligatorio, non possa fruire del giorno in questione al fine di poter svolgere le ulteriori sei ore.
Milano, 2 settembre 2024
Anaps - Segreteria Nazionale
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