Notizie |
Notizie |
|
martedì 21 gennaio 2025 |
Per fruire della riserva del 30% dei posti nell’ambito del concorso PNRR scuola secondaria si poteva accedere, oltre che con abilitazione specifica, anche con laurea + 30 CFU oppure con laurea + 24 CFU.
Le domande di partecipazione al concorso PNRR2 scuola secondaria (come anche primaria) sono state presentate entro il 30 dicembre 2024.
Hanno potuto presentare istanza per i posti comuni gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure
- laurea + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure
- laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm n. 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022
- laurea + almeno 30 CFU/CFA del percorso abilitante di cui al DPCM 4 agosto 2023. Al riguardo, ricordiamo che possono partecipare con riserva gli aspiranti solamente iscritti al citato percorso; la riserva sarà sciolta positivamente, se i suddetti 30 CFU/CFA verranno conseguiti, per il concorso in esame, entro il 30 giugno 2025.
Nella domanda di partecipazione – sezione “Classe di concorso richiesta e Titolo di accesso“/voce Tipologia titolo d’accesso – andava indicato:
- in caso di partecipazione con l’abilitazione: Titolo di studio e abilitazione specifica
- in caso di partecipazione con laurea + 3 anni di servizio: Titolo di studio. In tal caso, inoltre, l’aspirante doveva dichiarare il servizio utile nella sezione “Titoli di servizio“, scegliendo la tipologia di servizio “Titolo valido ai fini dell’accesso”;
- in caso di partecipazione con laurea + 24 CFU/CFA: Titolo di studio e 24 CFU/CFA
- in caso di partecipazione con laurea + almeno 30 dei 60 CFU/CFA del percorso universitario abilitante: Titolo di studio e 30 CFU.
Cosa succede se, pur in possesso dei tre anni di servizio per fruire della riserva del 30% di posti, si è indicato quale titolo di accesso laurea + 24 CFU? Nulla, come illustreremo di seguito. Prima, però, ricordiamo i requisiti richiesti per accedere alla riserva in questione.
Come si legge nel DM 205/2023 (per la secondaria) e nel DM 206/2023 (per la scuola dell’infanzia e primaria): spetta una riserva del 30% di posti agli aspiranti che abbiano svolto, presso le scuole statali, entro il termine di presentazione delle domande, un servizio di almeno tre anni scolastici (anche non continuativi), negli ultimi dieci, di cui uno specifico (i tre anni utili devono essere compresi tra il 2014/15 e il 2023/24).
Si evidenzia che:
- i tre anni scolastici richiesti sono valutati ai sensi dell’art. 11/14 della L. 124/99, secondo cui per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia;
- la riserva si applica nella regione e per ciascuna classe di concorso/tipologia di posto di partecipazione, nel caso in cui i posti messi a bando sia almeno quattro.
Ritornando alla domanda posta alla fine del paragrafo precedente – Cosa succede se, pure in possesso dei tre anni di servizio per fruire della riserva del 30% di posti, si è indicato quale titolo di accesso laurea + 24 CFU? – ribadiamo che non succede nulla (fermo restando che si possiedano i 24 CFU conseguiti entro il 31/10/22), purché i servizi utili alla riserva siano stati dichiarati nella specifica sezione “Titoli di servizio”, scegliendo la tipologia “Altro titolo di servizio”. Infatti, come leggiamo nella guida del MIM, i servizi andavano inseriti:
- se titolo d’accesso (i tre anni), scegliendo (nella sezione “Titoli di servizio”) la tipologia “Titolo valido ai fini dell’accesso”;
- scegliendo (nella sezione “Titoli di servizio”) “Altro titolo”, in tutti gli altri casi (ossia ai fini dell’attribuzione del punteggio e ai fini della riserva).
Ecco cosa si legge nella citata guida:
Il candidato dovrà scegliere la tipologia di titolo di servizio tra:
– “Titolo valido ai fini dell’accesso”, nel caso in cui nella sezione “Classe di concorso e titolo di accesso” abbia scelto come tipologia di titolo di accesso l’opzione “Titolo di studio”. Ferma restando la dichiarazione del titolo valido ai fini dell’accesso, il candidato ha comunque la possibilità di dichiarare ulteriori servizi.
– “Altro titolo”, in tutti gli altri casi.
Nella presente sezione (“Titoli di servizio” – n.d.r.) possono essere quindi dichiarati i seguenti servizi, prestati entro l’a.s. 2023/24:
Servizi di insegnamento prestati sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. Servizi prestati nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Tali servizi saranno valutati, come previsto al punto C.1 della tabella di valutazione allegata al DM 205/2023. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno
Servizi prestati presso le istituzioni scolastiche statali a partire dall’a.s. 2014/15, in qualsiasi classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno, che saranno utili per beneficiare della riserva dei posti di cui all’art. 13 comma 9 del DM 205/2023. I servizi prestati su classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno diverso da quello a cui il candidato partecipa non concorreranno al calcolo del punteggio dei titoli di servizio
Nel caso in cui abbia chiesto di partecipare con titolo di studio e 3 anni di servizio, il candidato dovrà obbligatoriamente dichiarare di aver prestato almeno 3 annualità di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, anche non continuative, tra l’anno scolastico 2019/2020 e l’anno scolastico 2023/24, su posto comune o di sostegno, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si partecipa.”
Associazione Nazionale Autonoma Professionisti Scuola (ANAPS) - 20131 Milano, Viale Gran Sasso, 22 - C.F.: 97501450155
Tel.: 02-55230697 Fax: 02-55230697 e-mail: info@anapscuola.it