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giovedì 23 ottobre 2025

Congedo parentale e assistenza ai figli in caso di malattia: Incrementata l’età dei figli da 12 a 14 anni e raddoppiati da 5 a 10 i giorni per assistere i figli malati

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L’art. 50 del documento di finanza pubblica approvato il 2 ottobre da parte del Consigli dei Ministri, ha proposto il rafforzamento della disciplina inerente i congedi parentali e i permessi per assistere i figli minori in caso di malattia al fine di migliorare il rapporto tra vita privata e attività lavorativa.

Congedo parentale

In merito al congedo parentale il documento di finanza anticipando la legge di bilancio del 2026, ha modificato l’art. 32 del decreto legge 151 del 2001 disponendo la possibilità dei genitori di assentarsi dal lavoro per ogni bambino, non più per i primi dodici, ma per i primi quattordici anni di vita. Fermo restante che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.

Retribuzione spettante

Per il docente genitore che si assenta dal lavoro spetta la retribuzione:
• Per i primi 30 giorni fino al compimento del 14° anno del bambino o nel limite dei 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di adozione o affidamento, spetta la retribuzione al cento per cento;
• Per il secondo e terzo mese spetta la retribuzione dell’ottanta per cento;
• Per i restanti 8 mesi fino al compimento del quattordicesimo anno del figlio o nel limite dei 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di adozione o affidamento spetta la retribuzione del trenta per cento.
La retribuzione del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo e terzo mese spetta a condizione che detti periodi siano usufruiti entro i primi sei anni di vita del bambino e comunque dopo il congedo obbligatorio.

Fruizione del congedo

La fruizione del congedo parentale per i figli fino all’età di 14 anni è possibile a livello individuale e di copia nella misura massima di:
• Sei mesi per la madre e per ogni figlio entro i primi 14 anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
• Sei mesi per il padre, elevabili a sette nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi, per ogni figlio entro i primi quattordici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

• Dieci mesi elevabili a undici per entrambi i genitori, nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi, per ogni figlio entro i primi quattordici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

• Undici mesi continuativi o frazionati, per il genitore solo o affidatario del figlio.

Permessi per assistere il figlio malato

L’art. 50 al comma 2 nell’intervenire a modificare il comma 2 dell’articolo 47, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ha incrementando i giorni di permesso per assistere i figli in malattia da cinque a dieci per entrambi i genitori, i quali possono assentarsi dal lavoro alternativamente per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni.

 

 

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