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mercoledì 31 maggio 2023 |
Il Ministro dell ‘ Università e della Ricerca
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare l’articolo 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono “al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l’art.5, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”, ed in particolare gli articoli 5 e 13;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
VISTO l’art.15, comma 3bis, del decreto-legge n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l’anno accademico 2016/2017;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90; VISTE le indicazioni operative inviate agli Atenei con nota del 30 dicembre 2022, n. 26668, per l’attivazione dell’ VIII ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno;
VISTA l’offerta formativa potenziale degli Atenei per l’a.a. 2022/2023, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato DM 948/2016;
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 31 marzo 2021, n. 469 con cui, tra l’altro, si chiede la massima collaborazione in vista della futura autorizzazione per l’avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno per il triennio 2021/2023; VISTA la nota del 7.06.2021, acquisita in pari data al prot. aoogabmur n. 7585, con cui il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del decreto ministeriale n. 249/2010, parere favorevole all’autorizzazione di 90.000 posti per l’attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 - 2022/23 e 2023/24;
VISTO il parere favorevole del MEF, espresso con nota prot. 5882 del 15 giugno 2021, sulla destinazione per il triennio 2021-2023 del numero complessivo di 90.000 posti per l’avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 31 marzo 2022, n. 333, di attribuzione dei posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2021/2022;
VISTO l’art. 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come modificato dall’art. 5, comma 19, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44;
VISTO il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 29 maggio 2023 n. 691, emanato di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito, ai sensi dell’art. 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come modificato dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. CONSIDERATO che la quota individuata per i soggetti di cui al comma 2, art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è stata determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili;
NELLE MORE della completa attuazione dell’art. 1, comma 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, con specifico riferimento al punto 1, concernente “la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria”; CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;
DECRETA Art. 1
1. È autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2022/2023 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
2. I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.
4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle modalità di seguito indicate: mattina del 4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia; mattina del 5 luglio 2023 prove scuola primaria; mattina del 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado; mattina del 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.
5. La predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.
6. I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2024.
7. In deroga all’art. 4, comma 4, del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
8. Gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l’ammissione all’VIII ciclo, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all’art. 1, comma 6, del presente decreto.
Art.2
1. I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 settembre 2011.
2. Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti, individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691, per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza.
3. I soggetti di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.
Art. 3
1. Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019. 2. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.
Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca.
Il Ministro dell’Università
Sen. Anna Maria Bernini
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