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lunedì 18 settembre 2023 |
I ricorrenti in qualità di genitori di un minore portatore di handicap grave avevano impugnato, deducendone plurimi profili di illegittimità per contrasto con norme costituzionali e primarie, la nota con la quale il Dirigente scolastico assegnava 25 ore di insegnamento di sostegno alla sezione in cui era regolarmente inserito e frequentante l’alunno. Per il.TAR per la Campania con sentenza N. 00748/2023 il ricorso è fondato. Si tratta dell’ennesimo contenzioso su una materia che vede l’amministrazione soccombere.
La questione
I ricorrenti agivano con ricorso per chiedere l’annullamento degli atti impugnati, siccome illegittimi, nonché l’accertamento del diritto del minore a usufruire del sostegno per l’intera durata della frequenza scolastica, pari a 40 ore settimanali (inclusive del tempo per la mensa) nella scuola dell’infanzia. L’Amministrazione si è costituita in giudizio svolgendo articolate difese e concludendo per la reiezione de gravame. Ma per i giudici il ricorso è fondato e va accolto.
Illegittimo il PEI che non contempla tutte le ore di sostegno necessarie
I giudici si rifanno ad orientamenti della sezione campana (cfr., ad es., n. 28/2023; n. 2869/2021; n. 2554/2021) con i quali è stata pronunciata, in casi analoghi, l’illegittimità dell’attribuzione di un numero ore di sostegno inferiore rispetto al numero di ore di frequenza settimanale.
Osservano nel caso di specie che il PEI redatto per l’anno scolastico in corso non ha inteso attribuire al minore il sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica, inclusivo del tempo mensa, ma ha previsto la presenza dell’insegnante di sostegno per 25 ore settimanali. Tale previsione, tuttavia, non risulta, ad avviso del Collegio, supportata da un’adeguata motivazione che tenga conto, precipuamente, dei bisogni educativi del minore né che sia correlata alle sue effettive esigenze relazionali e formative, per come descritte nello stesso provvedimento impugnato, rispetto alle quali si pone, quindi, in contraddizione.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa “il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5127). Bisogna chiedersi il perchè della persistenza in comportamenti che contrastano con questi precetti oramai consolidati e che vedono il ripetersi di contenziosi dagli esiti pressoché oramai certi.
Ne deriva, pertanto, l’illegittimità del P.E.I., poiché non riconosce, al minore in condizioni di handicap grave, un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza. In conclusione, i giudici hanno accolto il ricorso e per l’effetto annullato i provvedimenti indicati riconoscendo il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione che dovranno essere determinati nel Piano Educativo Individualizzato (o documento analogo) coerentemente con i contenuti dello stesso, opportunamente integrato ed emendato, con relativa e conseguente condanna dell’Amministrazione ad attuare il tutto.
Fonte: https://www.orizzontescuola.it/nel-pei-devono-essere-inserite-tutte-le-ore-di-sostegno-necessarie-anche-allinfanzia-genitori-ricorrono-ecco-cosa-hanno-detto-i-giudici/
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