Notizie |
Notizie |
|
lunedì 14 ottobre 2024 |
Una pratica illegittime, molto diffusa in questi ultimi tempi, è quella di coprire i docenti assenti con gli insegnanti curricolari che svolgono lezione in compresenza con i docenti di sostegno. In pratica, se in una classe cui c’è l’alunno disabile viene lasciata al solo docente di sostegno e il docente curricolare viene dirottato in altra classe, senza alcun ordine di servizio, a coprire l’assenza di un docente.
L’orario di servizio settimanale di insegnamento di un docente è regolato contrattualemnte e il numero delle ore da svolgere settimanalmente è specificato già ad inizio anno scolastico, dal DS. Nei casi di classi con alunni disabili, esiste anche la compresenza fra docente curricolare e docente di sostegno, la presenza entrambe è di fondamentale importanza per garantire sia una corretta vigilanza sia una corretta azione didattica, come anche il rispetto della legge 104/92 e del diritto allo studio. Quindi il docente curricolare, che ha un preciso orario di servizio settimanale, deve svolgere il suo servizio nelle classi di sua competenza e indicate nell’orario scolastico. In nessun caso dovrebbe fare supplenza in altre classi, lasciando la responsabilità della vigilanza al solo docente di sostegno. La procedura di dirottare il docente curriciolare in altra classe e lasciare da solo il docente di sostegno a governare l’intero gruppo classe compreso l’alunno con disabilità, è una procedura illegittima, purtroppo molto diffusa nelle scuole, per coprire, senza aggravi di spesa, le classi in cui è assente qualche docente. A volte la richiesta di questa tipologia di supplenza, viene richiesta per le vie brevi attraverso comunicazioni non formali quali possono essere le app di messaggistica..
La comunicazione tramite queste modalità di un ordine di servizio è totalmente sbagliata perché non può avere valore di ufficialità. La responsabilità di questa tipologia di richiesta per coprire l’assenza di un docente dovrebbe essere protocollata ed emanata in modo ufficiale, in modo che risulti un vero e proprio ordine di servizio del DS. Il docente curricolare, per evitare la continuità di certe procedure e per evitare quindi di perdere ore di lezione nelle proprie classi, dovrebbe rifiutarsi di fare la supplenza nei termini suddetti, richiedendo ordine di servizio scritto.
Ricordiamo che il o i collaboratori del ds non hanno alcun potere di firma e non possono fare ordini di servizio ufficiali. Certo, potrebbero chiedere il favore o l’aiuto volontario di coprire le assenze dei colleghi, ma certamente non possono imporre un obbligo a svolgere la supplenza. Se poi i collaboratori del dirigente minacciassero sanzioni disciplinari da parte del DS in caso di rifiuto di svolgere la supplenza in altra classe mentre in orario si dovrebbe svolgere l’ora di lezione nella propria classe, sarebbe un atteggiamento deprecabile dalle conseguenze gravi dal punto di vista dell’illegalità oltre che dell’illegittimità.
Associazione Nazionale Autonoma Professionisti Scuola (ANAPS) - 20131 Milano, Viale Gran Sasso, 22 - C.F.: 97501450155
Tel.: 02-55230697 Fax: 02-55230697 e-mail: info@anapscuola.it