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venerdì 09 settembre 2022 |
Pensioni personale scuola: vecchiaia, anticipata, opzione donna, quota 100 e 102. I requisiti richiesti.
Pensioni personale della scuola
E’ stata pubblicata la nota ministeriale con le indicazioni operative per le domande di pensione del personale scolastico da settembre 2023. Trasmesso anche il decreto 238 dell’8 settembre. Le domande possono essere presentate su Polis Istanze online entro il 21 ottobre, entro il 28 febbraio 2023 per i dirigenti scolastici.
Vediamo quali sono le varie possibilità e i relativi requisiti richiesti.
Pensione di Vecchiaia – Art 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011
Requisiti anagrafici:
D’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2023.
A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2023.
Per entrambe è necessaria un’anzianità contributiva minima di 20 anni.
Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva par ad lamento 30 anni).
Requisiti anagrafici:
A domanda: 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023, con un’anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023.
Pensione anticipata – articolo 15 Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023. Per le donne i requisiti contributivi devono avere un’anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi; per gli uomini di 42 anni e 10 mesi.
Opzione donna – articolo 16 Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 94 della L. 30 dicembre 2021 n. 234.
I requisiti contributivi devono essere maturati al 31 dicembre 2021, con un’anzianità contributiva di 35 anni . Come requisito anagrafico: 58 anni maturati al 31 dicembre 2021.
Quota 100 e 102 – articolo 14 comma 1 Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019,come modificato dall’art. 1 comma 87 della L. 30 dicembre 2021 n. 234.
Per chi ha requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 è richiesta una anzianità contributiva minima di 38 anni, con requisito anagrafico di 62 anni: per chi ha requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva minima di 38 anni e il requisito anagrafico di 64 anni.
Di seguito il link per scaricare il decreto e la nota.
Milano, 9 settembre 2022
Confsal Anaps
Segreteria Nazionale
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