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sabato 06 luglio 2024 |
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2024/2025
In data 27 giugno 2024 è stata trovata l’intesa relativa alle operazioni di mobilità annuale in organico di fatto), UTILIZZAZIONI ed ASSEGNAZIONI PROVVISORIE.
Le domande si presenteranno su ISTANZE ON LINE dal giorno
11 luglio al giorno 24 luglio 2024.
Il personale Ata potrà presentare la domanda dall’8 al 19 luglio.
Modalità presentazione domanda
La domanda può essere effettuata esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione on-line delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.
Personale educativo e insegnanti di religione cattolica
Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica dovranno essere presentate dall’11 al 24 luglio, avvalendosi del modello di domanda cartaceo pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
Chi potrà presentare domanda:
– Potranno presentare domanda provinciale ed interprovinciale i docenti assunti a tempo indeterminato fino all’anno scolastico 2022/2023, compresi i docenti assunti da GPS Sostegno nel 2022/2023 che hanno avuto conferma in ruolo il 1° settembre 2023.
– Chi potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria se rientra nelle deroghe
I docenti assunti a tempo indeterminato sia su posto comune che di sostegno nell’anno scolastico 2023/24, compresi art. 59 comma 9bis nel 2022/23 hanno il vincolo di permanenza triennale nell’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni.
Nell’Intesa è stato disposto che i docenti in questione possano presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e domanda di assegnazione interprovinciale se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL Mobilità
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
N.B. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Docenti neoassunti a tempo determinato nel 2023/24 ai sensi di
ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021 (concorso straordinario bis)
art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 (GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo)
potranno presentare domanda di assegnazione provinciale e interprovinciale a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova se rientrano nelle deroghe.
I docenti neoassunti a tempo determinato 2023/24 da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo saranno trattati dopo la fase 40 e prima della fase 41.
La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del CCNI.
Obbligo pubblicazione graduatorie
Gli Uffici Scolastici dovranno pubblicare le graduatorie relative con l’indicazione a fianco di ogni nominativo della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo.
L’Intesa non indica una data entro la quale gli Uffici Scolastici devono espletare questa operazione.
Eliminato il referente unico
A seguito delle modifiche apportate all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell’assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all’art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell’assistenza (es. “uno dei fratelli o delle sorelle”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; “solo figlio/figlia”, art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.i; “unico parente o affine entro il secondo grado”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali.
ALLEGATI Domanda di assegnazione provvisoria–
SOLAMENTE gli allegati necessari per dichiarare le ESIGENZE di FAMIGLIA.
Tra i familiari ai quali richiedere il ricongiungimento può essere indicato/a anche il/la convivente. E’ necessario che la residenza del familiare risalga ad almeno 3 mesi prima della data di scadenza di presentazione della domanda.
Associazione Nazionale Autonoma Professionisti Scuola (ANAPS) - 20131 Milano, Viale Gran Sasso, 22 - C.F.: 97501450155
Tel.: 02-55230697 Fax: 02-55230697 e-mail: info@anapscuola.it